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Corriere di Gela | Referendum? Propaganda per la Lega
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notizia del 19/06/2006 messa in rete alle 21:28:55
Referendum? Propaganda per la Lega

Quelli della Lega Nord lo chiamano il referendum della devolution ma non lasciatevi ingannare: è solo propaganda. La vera posta in gioco è rappresentata dal maggior peso che si vuole dare all’esecutivo e dalla contestuale retrocessione del Presidente della Repubblica al ruolo originario di notaio/garante della Costituzione. Ne deriva un rafforzamento, a tratti anche eccessivo, del governo.
Il Presidente della Repubblica (che dovrebbe avere almeno 40 anni e non più i 50 attuali), acquisterebbe solo una serie di poteri di nomina formali (presidenti delle Authority e Vice-Presidente del Csm) mentre perderebbe i poteri sostanziali di cui gode (nomina ministeriale, potere di scioglimento parlamentare e, coerentemente alla ratio della riforma, anche il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge d’iniziativa governativa). Seppur conserverebbe il “potere di rinvio”, il premier e la relativa maggioranza nella camera che escono fortemente rafforzati dalla riforma, potrebbero davvero costringere il capo dello stato alla promulgazione della legge senza ritocchi (secondo quanto già permesso, del resto, dalla Costituzione vigente). Quanto al “potere di grazia”, abbiamo già visto cos’è successo, a Costituzione invariata, tra l’ex capo dello stato Ciampi e l’ex guardasigilli Castelli. Al divieto di scioglimento della nuova Camera dei Deputati, fa da contraltare la possibilità di scioglimento del Senato ma solo in caso di prolungata (e quindi comprovata) impossibilità di funzionamento dello stesso. Rimane il potere di nomina dei giudici costituzionali ma viene ridotto a 4 anziché i 5 attuali.
Il Primo Ministro dev’essere nominato dal Presidente della Repubblica solo sulla base dei risultati delle elezioni (discrezionalità presidenziale azzerata) poiché, il testo di riforma vincola la legge elettorale a consentire che il corpo elettorale esprima chiaramente il Primo Ministro e relativa maggioranza contemporaneamente all’elezione dei deputati. La logica è quella di un premierato forte. Ne deriva uno stravolgimento del rapporto fiduciario che si specifica in un rapporto tra la Maggioranza della Camera dei Deputati e l’organo monocratico a capo del Consiglio dei ministri, ossia il Primo Ministro, che a norma del nuovo art. 95 comma 1, dispone a suo piacimento della “nomina e revoca dei ministri”. Spetta, dunque, alla sola Camera dei Deputati (che passa dai 630 attuali a 518 Deputati che abbiano compiuto 21 anni anziché 25, più i deputati a vita costituiti dagli ex-presidenti della repubblica ed un massimo di 3 cittadini di nomina presidenziale) il voto di fiducia e di "sfiducia costruttiva" (novità mutuata dalla costituzione tedesca), qualora volesse cioè designare un altro Primo Ministro (ma pur sempre espressione della stessa maggioranza): in assenza di ciò, si procede automaticamente a nuove elezioni. In caso, poi, di richiesta di fiducia negata, il Primo Ministro può chiedere lo scioglimento della Camera dei Deputati al Presidente della Repubblica che dovrà solo appurare se, in alternativa, la maggioranza voglia votare una mozione di designazione di un nuovo Primo Ministro. Un punto critico del progetto di riforma si rivela, pertanto, la formazione di una maggioranza collegata al candidato alla carica di Primo Ministro: il nuovo art.92 parla di collegamento elettorale per l’elezione del Primo ministro ma non menziona l’adesione ad un qualsiasi programma. E’ fondamentale che ciò venga stabilito, incontestabilmente, nella legge elettorale (a cui rinvia la riforma). Altrimenti si aggraverebbe un vizio del sistema partitico attuale: vale a dire formazioni coalizionali quali "mere aggregazioni per l’esercizio del potere". Una lacuna di questo tipo metterebbe a sistema una tale logica (tutti dentro: tanto il programma può essere stabilito successivamente!). Di fatto, il nuovo art. 94, comma 1, si limita a stabilire che il “primo ministro deve illustrare il programma” alla Camera dei Deputati subito dopo la nomina ma non precisa che dev’essere lo stesso programma (concordato con le forze che lo hanno sostenuto) sottoposto al vaglio elettorale. Altro punto chiave deriva dal combinato disposto dei commi successivi (commi 2 e 3) dell’art.94 e dei primi due commi (1 e 2) del nuovo art.88: con eccezione delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, il primo ministro può porre la "questione di fiducia" su disegni di legge che dovranno essere approvati dalla Camera, per appello nominale, conformemente alle proposte del governo: in caso contrario è costretto a dimettersi e si procederà a nuove elezioni. Ma, il capo dello stato non procede a nuove elezioni qualora la maggioranza risultata dalle elezioni presenti una mozione in cui dichiari di voler continuare il programma con l’indicazione di un nuovo Primo Ministro cui affidare l’incarico (si cerca di inibire eventuali tentativi intimidatori del premier in carica sui partiti che lo sostengono): la mozione dovrà poi essere approvata a maggioranza assoluta e per appello nominale dalla Camera.
In tutti i casi, il venir meno del leader della maggioranza elettorale non comporta automaticamente il ricorso a nuove elezioni qualora quest’ultima sia in grado di designare un suo sostituto, assicurando la continuità dell’esecutivo (e aggiungerei anche del programma sanzionato dal corpo elettorale). Unica eccezione, peraltro confermativa, è l’ipotesi di dimissioni del primo ministro perché sfiduciato dalla sua maggioranza secondo quanto prevede il nuovo art.94, comma III e comma V: il Presidente della Repubblica deve accettare le dimissioni, sciogliere la Camera ed indire nuove elezioni, tranne che la mozione di sfiducia (a maggioranza assoluta) contenga anche l’indicazione da parte della maggioranza eletta di un nuovo candidato a primo ministro (sono stavolta le eventuali intimidazioni di una maggioranza divisa nei confronti del premier ad essere scongiurate: solo una maggioranza compatta può costringere il premier alle dimissioni e decidere di andare a nuove elezioni ovvero continuare con un nuovo capo dell’esecutivo). Nel mezzo, poi, c’è il comma IV: qualora il premier non venisse sfiduciato grazie ai voti determinanti dell’opposizione, è costretto comunque a dimettersi (conformemente al già citato nuovo art.88, comma 2: “non si procede a nuove elezioni solo se è la maggioranza eletta ad indicare il sostituto”).
Il "personalissimo dubbio" sulla riforma del rapporto fiduciario riguarda l’ipotesi di scioglimento libero della Camera “su richiesta del primo ministro che se ne assume la responsabilità” (sempre l’art.88 del nuovo testo). In pratica, "in assenza di presupposti oggettivi e sulla base di una propria valutazione personale un Primo Ministro e la sua maggioranza possono decidere di passare ad una nuova legislatura quando ritengano che il momento sia favorevole". E’ teoricamente possibile, cioè, che ad una vittoria elettorale possa succedere la ripetizione delle elezioni a tempo breve per conquistare ulteriori frazioni dell’elettorato: e non è solo teoria, visto che storicamente proprio la Germania ha conosciuto amaramente la sperimentazione di questa tecnica da parte del nazionalsocialismo per conquistare un potere assoluto avvalendosi d’istituti formalmente democratici. E’ assolutamente vero che è passato più di mezzo secolo e che il valore democratico s’è diffuso ma, secondo la mia modestissima opinione, la Storia merita, comunque e sempre, rispetto. Ad ogni modo, la tanto sospirata “seconda repubblica” ed il modello di “democrazia maggioritaria” che si vorrebbe instaurare, potrebbero benissimo fare a meno di quest’opzione.
Come per il rapporto fiduciario, anche nel caso dell’attività legislativa si opta per un superamento del “bicameralismo perfetto” (che ha fatto tanto sorridere i diversi commentatori internazionali, con le sue pratiche ostruzionistiche, le famose "navette", e via di seguito). Alla Camera dei Deputati spetta l'ultima parola sulla legislazione esclusiva dello Stato. Al Senato Federale, invece, l'ultima parola sulle leggi a concorrenza regionale. Ciononostante, ai sensi del nuovo art. 70 comma 4, qualora il governo ritenga essenziale apportare modifiche ad un disegno di legge in esame al Senato, quest’ultimo o le recepisce o deve rassegnarsi all’idea che il testo passi alla Camera per l’approvazione definitiva. L’attuale Senato diviene, Senato Federale della Repubblica (passando dai 315 Senatori attuali a 252 Senatori, che abbiano compiuto 25 anni anziché 40, legati territorialmente alla regione in cui ci si può candidare) e le sue elezioni devono avvenire contestualmente alle elezioni di ciascun Consiglio Regionale. La funzione legislativa continua ad essere esercitata, invece, collettivamente dai due rami del parlamento nei casi già previsti dal preesistente dettato costituzionale (leggi di bilancio, leggi Costituzionali, leggi elettorali e quelle riguardanti gli enti locali, per la chiara natura delle rispettive materie) nonché, più in generale, nei casi indicati dall’art. 70 comma 3 del nuovo testo. V’è, altresì, l’ultimo comma del nuovo testo dell’art. 70 che prevede la possibilità dei presidenti delle 2 camere di formare un “comitato paritetico” al fine di risolvere le questioni di competenza sollevate in ordine all’approvazione dei disegni di legge, con giudizio “insindacabile” (neanche la corte costituzionale può intervenire): bisogna vedere, poi, nella prassi quale sarà il ruolo di questo comitato in ordine alla funzione di “Indirizzo Politico”.
Le Regioni, infine, acquistano competenza esclusiva in materia d’assistenza sanitaria, organizzazione scolastica, forme d’istruzione regionale e di polizia amministrativa regionale e locale, più ogni altra materia non espressamente riservata allo Stato: una lunga serie di competenze rimarrebbe, comunque, a quest’ultimo. Il Governo, soprattutto, ha il potere di impugnare una legge regionale innanzi al Senato Federale e quest’ultimo deve decidere se rinviarla alla Regione per un adeguamento in linea alle riserve espresse dall’esecutivo oppure proporne al Capo dello Stato l’annullamento parziale o totale. Non c’è nessuna devolution e se c’è la si è solo sfiorata, con tanto di sconfitta sostanziale della Lega Nord (che si ritrova con un pugno di mosche). C’è solo un “Principio di Sussidiarietà” derivato dall’ordinamento comunitario (le competenze sulla gestione della cosa pubblica partono dai compiti che, per loro natura, possono essere svolti localmente con attribuzione, quindi, ai Comuni per arrivare attraverso la Provincia, la Regione e lo Stato fino all’Unione Europea secondo una scala di funzioni, per l’appunto sussidiarie) diversamente inteso da una coalizione (il centro-destra propugnatore della riforma) rispetto ad un’altra (il centro-sinistra che lo aveva introdotto già a partire dalle “Leggi Bassanini”). Credo di poter asserire ragionevolmente che la Riforma non propone nulla di più federalista (se non a livello semantico) rispetto a quello che già, grossomodo, esiste. L’espediente del Senato Federale sembra rispondere allo spirito della riforma di stroncare il bicameralismo perfetto piuttosto che consentire uno stato più federalista.
I poteri regionali risulteranno, invero, fortemente ridimensionati rispetto a quelli attuali. Per l’istruzione ed anche in ipotesi per la sanità (ove s’affermasse un non impossibile indirizzo interpretativo dell’art. 117, 2° comma, m-bis, testo nuovo) l’esercizio di potere da parte delle Regioni potrebbe richiedere la previa emanazione di norme generali. Ma su tali norme generali la parola decisiva spetterebbe non al Senato Federale, bensì al Primo ministro. In tale ipotesi s’innesta l’unica traccia discrezionale in ordine ai poteri presidenziali, in quanto spetta al Capo dello Stato il potere di verifica (in quanto Garante della Costituzione) dei presupposti costituzionali ai fini della richiesta del Primo ministro, che sottrae la competenza legislativa al Senato (di cui al nuovo testo dell’art. 70): il che presuppone un minimo giudizio di merito.
L’esperienza referendaria recente ci ricorda che raramente un referendum non è passato perché a prevalere sono stati i no: questa volta non c’è un quorum da raggiungere e, sinceramente, a parte una semplice dichiarazione d’intenti, non ho visto nell’attuale governo che si oppone alla riforma, un impegno totale. Siamo già al dopo referendum?


Autore : Filippo Guzzardi

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