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Corriere di Gela | Consiglio, subentrano i vincitori del ricorso
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notizia del 31/10/2010 messa in rete alle 15:50:27
Consiglio, subentrano i vincitori del ricorso

Si è riunito lunedì scorso l’Assemblea civica per i subentri dei sette nuovi consiglieri al posto di quelli dichiarati decaduti dal Tribunale Amministrativo regionale, che ha accolto il ricorso presentatoi da Gioacchino Pellitteri, riconoscendo il premio di maggioranza alla coalizione del sindaco eletto.

Quello sul premio di maggioranza, vale a dire una maggioranza “precostituita” nel civico consesso del 60% (nella fattispecie considerata 18 consiglieri sui 30 eleggibili) è un dilemma interpretativo che riguarda l'articolo 4 della Legge Regionale n. 35 del 1997. In un ordinamento scritto, non c'è da stupirsi a fronte di ciò, specie quando una norma, peraltro successivamente modificata, è inserita in una disciplina frastagliata e disorganica. La Commissione elettorale, avvenuta l'elezione del sindaco, ha provveduto alla proclamazione degli eletti dopo aver assegnato i seggi alle liste secondo questa sequenza: 1) esclusione delle liste con meno del 5% dei voti validi, ai sensi del comma 3 bis dell'art.4 della LR 35/97 (così come introdotto dall'art. 15 comma 1 della Legge Regionale n. 22 del 2008); 2) attribuzione o meno del premio di maggioranza alle liste collegate al sindaco eletto ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della LR 35/97. Si è detto - complice anche una certa superficialità degli organi di informazione - che sulla base di quanto deciso dal TAR si dovrebbe evincere che il premio di maggioranza vada assegnato sempre e comunque. In realtà, il comma 6 dell'art. 4 della LR 35/97 dispone che il premio di maggioranza non dev'essere assegnato se le liste che sostengono l'altro candidato sconfitto al ballottaggio hanno superato al 1° turno il 50% dei voti validi. E sulla base della sequenza sopra prospettata, ciò è quanto avvenuto secondo la Commissione elettorale, con le liste a sostegno di Speziale che oltrepassavano il 50% dei voti validi. Quindi, niente premio di maggioranza al candidato eletto sindaco Fasulo. Di fatto, la Commissione elettorale, nel calcolo dei voti validi ha computato solo quelli alle liste. Non la pensa così il Consiglio di Giustizia Amministrativa secondo cui «ai fini dell’applicazione del 3° periodo del 5° comma dell’art.2 e del 1° periodo del 6° comma dell’art.4 della L.R. n.35 del 15/09/1997, nel calcolo dei voti validi vanno computati non solo i voti attribuiti alle liste ma anche il totale dei voti espressi per i candidati alla carica di sindaco» (C.G.A. n.781/08 del 23/09/2008). In attesa che depositi la motivazione, si può per ora solo ipotizzare che anche il TAR la pensi allo stesso modo. Infatti, computando anche i voti espressi per i candidati a sindaco nel calcolo dei voti validi, le liste a sostegno di Speziale scendono al di sotto del 50% al primo turno e quindi viene meno l'eccezione espressamente prevista che vietava l'assegnazione del premio di maggioranza. Dunque, premio di maggioranza assegnato a Fasulo. In definitiva, nell'interpretazione dell'art. 4 della LR 35/97, la sequenza è: 1) si calcolano i voti validi computando non solo quelli alle liste ma anche il totale dei voti espressi per i candidati alla carica di sindaco e si attribuisce o meno il premio di maggioranza, applicando il comma 6 della LR 35/97, che prevede due ipotesi: a) se uno dei candidati a sindaco vince al primo turno e la lista o il gruppo di liste a sostegno superano almeno il 40%, ottiene anche il premio di maggioranza (fino al 60%), al di sotto del 40% nessun premio di maggioranza; b) se si va al ballottaggio (con la possibilità di nuovi apparentamenti), chi vince ha il premio di maggioranza a condizione che le liste a sostegno dell'altro candidato non hanno già superato al primo turno il 50% del totale dei voti validi (voti liste e voti candidati sindaco); 2) attribuito o meno il premio di maggioranza, si passa all'assegnazione dei seggi alle liste che hanno superato lo sbarramento del 5% ai sensi del comma 3bis dell'art. 4 Lr 35/97; 3) assegnati i seggi alle liste, all'interno di ogni lista si assegnano i consiglieri secondo il metodo D'Hont e dei quozienti più alti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 LR 35/97. Se dalla pubblicazione della motivazione, dovesse emergere che il TAR ha adottato la massima giurisprudenziale del CGA, per quanto sia del tutto legittimo, è da impavidi ricorrere innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa nella speranza che sconfessi se stesso.


Autore : Filippo Guzzardi

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