|
notizia del 19/03/2011 messa in rete alle 21:32:01
|
Un killer col silenziatore in canna
I lavoratori siciliani e gelesi in particolare, tristemente interessati e coinvolti nella vicenda relativa all'amianto, non si arrendono. Se nell'isola la lotta continua a crescere d'intensità, Gela ne è il principale il teatro. Ultimamente, centinaia di operai hanno partecipato, il 21 gennaio 2011, al primo corteo regionale contro ogni forma d’inquinamento tenutosi a Gela ed organizzato dall'ONA (Osservatorio Nazionale Amianto). E' notizia di questi giorni, altresì, l'incontro con il Sindaco di Gela che ha inserito “il riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori dell’amianto all’ordine del giorno dell’accordo di programma che sarà discusso prossimamente con la Prefettura”, assicurando l'impegno a sostenerli “con tutti i mezzi a disposizione” ed a combattere “al loro fianco in tutte le sedi opportune”. Una presa di posizione ufficiale da parte del sindaco di Gela Fasulo, anche se a rendersi necessaria è la messa in campo, in collaborazione diretta, di istituzioni, sindacati, medici, magistratura ed avvocati, per una nuova consapevolezza del problema rispetto ad una storia fatta di diritti negati, omissioni nei controlli e scarsa prevenzione. La storia di un autentico killer con il silenziatore in canna che va raccontata procedendo con un minimo d'ordine.
L'amianto o asbesto, innanzitutto, è in natura un silicato (minerale) fibroso che, per le sue particolari caratteristiche di resistenza al fuoco e al calore, si è prestato ad un diffuso utilizzo umano sin dal passato più remoto. La presenza disseminata nel globo, la facilità nel ricavarlo dalla roccia madre ed il basso costo di lavorazione, ne spiegano il largo impiego produttivo in serie e commerciale, specie nell'industria pesante, così come nei trasporti ed ancor più in campo edile. Nell'immaginario collettivo e nel linguaggio comune, l'amianto è stato quasi regolarmente associato al termine «eternit». Quest'ultimo, in realtà, è il marchio del prodotto commerciale più noto del “cemento-amianto”, altrimento noto come “fibrocemento”, vale a dire una miscela di cemento (almeno l'85% del materiale compatto) e fibre di amianto (al massimo il restante 15%). Svariato l'uso dell'eternit nell'edilizia industriale e civile. Se l'edificio o l'abitazione privata risalgono almeno ad un ventennio fa (presupponendo un integrale rispetto del divieto scattato in Italia da 1992), ci può essere amianto al suo interno: occhio allora, a coperture, canne fumarie, cassoni per acqua, pannelli isolanti, coibentazioni di tubature, pavimenti tipo linoleum (vinilici) e così via. La presenza in natura di questo minerale e, parimenti, la presenza in un luogo di eternit, non costituiscono di per sé un rischio per la salute pubblica e per la salvaguardia ambientale. Ciò è pacifico. L’amianto compatto non tende a liberare fibre. Il pericolo sussiste solo se il materiale è segato, abraso o deteriorato. Il rischio, cioè, deriva dalle fibre di amianto e da una loro eventuale dispersione in aria e/o nel suolo.
Tale eventualità dipende da alcuni fattori noti, come la lunga esposizione agli agenti atmosferici, piogge acide, sbalzi termici, unitamente a raffiche di vento ed altre vibrazioni, non ultimo l'intervenuto danneggiamento, manomissione o semplice alterazione da parte dell'uomo, in sede di manutenzione. Ed a causa della scarsa coesione interna, i materiali possono arrivare a liberare fibre spontaneamente, ovvero ridursi in polvere con una minima azione manuale. Le polveri di amianto - se respirate - provocano l'asbestosi ed i tumori della pleura, come il mesotelioma pleurico e dei bronchi, nonché il carcinoma polmonare, vale a dire patologie mortali tabellate dall'Inail sin dal 1994, quali malattie professionali legate all'esposizione da amianto. I primi decessi accertati a causa dell'amianto risalgono agli anni '90. Le patologie asbesto-correlate si manifestano dopo molti anni dall'esposizione: da 10-15 anni per l'asbestosi ad anche 20-40 anni per il carcinoma polmonare ed il mesotelioma. A svegliare molte coscienze va annoverato un rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità, dal titolo “La mortalità per tumore maligno della pleura nei Comuni italiani dal 1988 al 1997”, che ha accertato la media di 1000 morti l'anno causa asbesto (amianto) nella decade considerata. Ma c'è un muro del silenzio che resiste su un altro aspetto. Il Renam (Registro nazionale mesoteliomi) ha stimato che tra il 1992 e il 2004 almeno 1.241 persone sono state stroncate dal mesotelioma maligno, il tumore provocato dall'asbesto, senza essere mai entrati direttamente in contatto con la fibra killer. Si tratta del 21,3% dei casi censiti. Innanzi a previsioni che parlano di picchi fra il 2015 ed il 2020 in termini di decessi (ma già ora, come scritto sopra, si registrano 1.200 nuovi casi di mesotelioma ogni anno) finora sono pochissimi i processi e le responsabilità accertate in via giudiziaria nella relativa casistica. Si giocano, pertanto, due drammatiche partite: quella delle morti legate al lavoro e quella delle morti non necessariamente legate al lavoro. Ad emergere e a balzare alle cronache è più la battaglia intrapresa per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori che hanno operato a stretto contatto con l’amianto. Una battaglia, però, cadenzata ed aggiornata ogni anno che passa da sempre più lutti per decessi legati a patologie tumorali con una lista fatta anche di giovani cittadini che hanno solo vissuto e non anche lavorato a stretto contatto con la fibra killer. Basti pensare, per fare solo un esempio locale, a quanto di questo materiale sia ancora presente negli edifici del quartiere residenziale ex Anic di Macchitella. Sono le Regioni deputate a vigilare e monitorare la situazione attraverso i P.R.A. (Piani Regionali Amianto), con tanto di mappatura regionale. Per quanto da noi riscontrato, ad oggi inadempienti (nessuna mappatura ufficiale) risulterebbero la Provincia Autonoma di Trento, la Calabria e la Sicilia.
Atteso che la bonifica da contaminazione può avvenire attraverso la “rimozione fisica” del materiale ovvero per “incapsulamento” che consiste nel trattamento dell'amianto attraverso impregnanti e ricoprenti; va precisato che i rifiuti da amianto devono essere smaltiti solo ed esclusivamente in apposite celle a ciò espressamente deputate. In Italia, le “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” sono contenute nella L. 257/1992, la quale oltre a stabilire termini e procedure per la dismissione delle attività inerenti l'estrazione e la lavorazione dell'asbesto, ha dettato la prima disciplina della materia in riferimento ai lavoratori esposti all'amianto, in particolare grazie all'art. 13 che ha introdotto alcuni benefici inerenti i periodi lavorativi nei quali l'esposizione al minerale nocivo è accertata ed ha individuato i beneficiari nei lavoratori di cave e miniere di amianto, a prescindere dalla durata dell'esposizione (comma VI); nei lavoratori con malattia professionale asbesto-correlata in riferimento al periodo di comprovata esposizione (comma VII); in tutti i lavoratori la cui esposizione veniva accertata per un periodo superiore ai 10 anni (comma VIII). Su quest'ultimo criterio, la pluridecennalità d'esposizione, insiste anche una certa giurisprudenza consolidata (Corte Suprema e Consulta). Nel 1995 la procedura ha imposto che fosse l'INAIL a procedere all'accertamento dei rischi presso il datore di lavoro, nello stabilimento, cantiere, ecc., tramite la Consulenza Tecnica di Accertamento dei Rischi Professionali (cosiddetta CON.T.A.R.P.). Questa procedura è stata sostanzialmente confermata dal Decreto Interministeriale del 27 ottobre 2004, adottato ai sensi dell'art. 47 della L. 326/2003, che ha anche ridotto la rivalutazione contributiva al 25% e, soprattutto, ha stabilito l'utilità del beneficio solo ai fini della misura della pensione: non più, dunque, ai fini della maturazione del diritto.
Tuttavia, con i curriculum in formato esclusivamente cartaceo fino agli anni '80, la “rottamazione” di molti archivi aziendali ha creato non poche difficoltà nel recupero degli attestati di servizio a fini CONTARP, in assenza della quale il singolo lavoratore non poteva documentare appieno in sede amministrativa la propria esposizione all'amianto e si vedeva costretto ad adire le vie giurisdizionali per ottenerne l'accertamento. Senonché, la predetta L. 326/2003 ha sottoposto la domanda all'INAIL per il rilascio dell'attestato ad un termine di decadenza di 180 giorni a partire dall'entrata in vigore del già citato Decreto Interministeriale del 27/10/2004, scaduto il quale l'azione giudiziaria non è più proponibile. Come dire: “Chi è dentro, è dentro! Chi è fuori, è fuori!”. Stravolta, per evidenti quanto inconfessate esigenze di cassa, la preesistente disciplina. Fra le altre cose, nell'allungare il periodo valido fino al raggiungimento dei 10 anni di esposizione all’amianto al 2 Ottobre 2003, lo stesso art. 47 ha fissato come termine ultimo per la presentazione della domanda all’INAIL, il 15 Giugno 2005. Sul punto è ulteriormente intervenuto l'art. 1 della L. 247/2007 che ha consentito ai lavoratori esposti all’amianto che entro il 1992 non potevano far valere i requisiti minimi di 10 anni di esposizione all’amianto, di potere integrare, con ulteriore documentazione, i periodi di lavoro fino al mese di Ottobre 2003. Ciò però non ha evitato l’esclusione, da parte del Ministero del Lavoro, dei lavoratori siciliani dagli elenchi degli atti di indirizzo del Decreto Ministeriale attuativo della legge. Risultato? No a benefici della L. 247/2007 al lavoratore di Gela, Priolo e di Milazzo. Si agli altri lavoratori di siti industriali come Ravenna, Porto Marghera, Dalmine (BG), Cornigliano (GE) e Brindisi. Si palesa, così facendo, una disparità di trattamento a fronte di fattispecie identiche e si registra, cosa ben più grave, una regressione civile e giuridica in tema di tutela del lavoro, valore fondante e principio fondamentale repubblicano sancito dagli articoli 1 e 4 della Costituzione.
Autore : Filippo Guzzardi
» Altri articoli di Filippo Guzzardi
|
|
|
In Edicola |
|
Cerca |
Cerca le notizie nel nostro archivio. |
|
|
|
|