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notizia del 13/11/2011 messa in rete alle 21:15:41
Vigili a fare cassa
In settimana, con apposita nota stampa, il Comando di Polizia Municipale ha comunicato alla cittadinanza che, “essendo stato approvato il bilancio di previsione 2011, a partire da lunedì 14 novembre sarà resa esecutiva la normativa prevista dall’art. 43, comma 4, della legge 449/97 che istituisce le prestazioni a pagamento”. Sembrerebbe, cioè, che una legge del 1997 preveda una «vacatio» grossomodo di 14 anni per essere applicata, sempre se nell'anno in cui sarebbe scaduto il termine, il bilancio di previsione comunale fosse stato approvato. E' chiaro che non è così.
In realtà la suddetta norma rinvia ad un apposito regolamento che doveva essere approvato entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge citata, deliberato invece dal consiglio comunale di Gela ben 3 anni dopo, ossia nel 2000, vale a dire ancora 11 anni fa. La norma in questione stabilisce che attraverso uno o più regolamenti, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 comma 2 della L. 146/90 e dunque non espletate a garanzia di diritti fondamentali e per le quali si richiede un contributo da parte dell'utente.
E siccome trattasi di servizi a domanda individuale, interviene ad integrazione l'art. 172, comma 1, lett. e), del d.lgs. 267/2000 ai sensi del quale è in sede di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, che al bilancio stesso devono essere allegate le tariffe dei servizi, per l'appunto, a domanda individuale. Ciò che, pertanto, rileva non è l'aver atteso l'approvazione del bilancio di previsione di fine anno 2011 per rendere esecutive le tariffe approvate all'unanimità dalla giunta municipale nel marzo dello stesso anno, ma l'aver atteso 11 anni per rendere esecutiva una delibera del consiglio comunale che già nel 2000 regolamentava la materia.
Ci riferiamo alla delibera del consiglio comunale n. 68 del 20/09/2000 che individua, attraverso l'art. 2, le tipologie di prestazioni da disimpegnare dietro corresponsione di contributo: servizi in occasione di sagre, fiere, manifestazioni sportive (dilettantistiche o amatoriali), manifestazioni folcloristiche o culturali, manifestazioni teatrali, musicali, concerti; le scorte per trasporti eccezionali o di altro tipo richiesti da soggetti privati; i servizi di viabilità e transennamento per lavori stradali da eseguire nell’esclusivo interesse di soggetti privati, per traslochi privati e per allacci di rete idrica, telefonica o elettrica pubblica ad edifici appartenenti o gestiti da privati; i servizi di rilievi planimetrici, descrittivi e fotografici in occasione di incidenti stradali colposi, con soli danni a cose, (sono esclusi gli incidenti stradali dolosi e quelli con danni a persona o a beni pubblici). Altresì, ai sensi dell’art. 9 rimangono escluse dalle prestazioni a pagamento le manifestazioni organizzate da Enti Pubblici, le manifestazioni di carattere religioso, con funzione di culto (Chiesa cattolica e gli altri culti ammessi dallo Stato), le manifestazioni che non hanno fine di lucro organizzate da enti che non hanno fine di lucro e tutti gli interventi richiesti da Enti Pubblici. Tali manifestazioni, pur provenienti da da enti o sociètà private senza scopo di lucro, ovvero da enti o società private anche se partecipate da enti pubblici, ovvero ancora da enti o società private anche se concessionarie di pubblici servizi, non dovranno, però, comportare servizi di regolamentazione del traffico veicolare e/o pedonale giacché dopo la delibera di giunta n. 52 del 08/03/2011 (su proposta di delibera n. 537 del 02/03/2011), questi servizi comportano il pagamento delle relative tariffe. Tale delibera di giunta oltre a determinare, per l'anno 2011, le tariffe che si applicheranno alle prestazioni a pagamento di cui all'art. 43, Comma 4, della L. 449/97 e che costituiscono oggetto di disciplina del regolamento comunale già approvato con delibera di Consiglio comunale n. 68 del 2000, stabilisce che i relativi introiti andranno al 70% ad impinguare le casse comunali, mentre il restante 30% sarà destinato all'incentivazione della produttività di tutto il personale di polizia municipale e all'incentivazione della retribuzione di risultato del dirigente della polizia municipale, secondo un piano che sarà accuratamente predisposto dall'amministrazione stessa, rappresentata in primis dal suo segretario generale.
Per dirla tutta, dal 14 novembre in poi, alcuni servizi della polizia municipale si pagheranno, laddove fino a ieri non lo erano: vedi, ad esempio, gli atti relativi ad infortunistica stradale in assenza di feriti. In caso di incidente stradale, il classico tamponamento senza danni alle persone, la richiesta di intervento sul luogo del sinistro da parte dei vigili urbani costerà, infatti, 50 euro quale contributo fisso. Altri 20 euro per l'eventuale rilascio di una copia del rapporto di rilevamento del sinistro, senza ulteriori atti. Il rilascio della copia di verbali eventualmente redatti costerà 5 euro per ogni verbale. Il rilascio di rilievi fotografici costerà 5 euro per ogni fotogramma. Il rilascio di rilievi planimetrici, 50 euro per ogni foglio. Con i tempi che corrono, in definitiva, amministrare e fare cassa si strizzano l'occhio a vicenda.
Autore : Filippo Guzzardi
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