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notizia del 26/06/2011 messa in rete alle 18:09:20
Aria inquinata in città tra il 2007 e il 2009
Superati – e ripetutamente – i valori massimi di biossido di azoto e polvere sottili in aria ambiente a Gela, tra il 2007 ed il 2009. E' quanto risulta a conclusione delle indagini condotte dalla Procura di Palermo con la collaborazione del reparto speciale dei Carabinieri, il Noe, con tanto di avviso di notifica a ben 9 indagati illustri: i due Presidenti della Regione che si sono succeduti nell'incarico al governo dell'isola tra il 2003 ed il 2010, vale a dire Salvatore Cuffaro e Raffaele Lombardo, nonché i 7 Assessori regionali al Territorio preposti al ramo nel periodo considerato, ossia Mario Parlavecchio, Francesco Cascio, Rossana Interlandi, Giuseppe Sorbello, Mario Milone, Giovanni Di Mauro e Calogero Sparma. A confermarlo è stato il procuratore aggiunto di Palermo, dott. Antonino Gatto. L'accusa formale è la stessa con cui è già stato chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio del sindaco di Palermo Cammarata (per il quale il pm Geri Ferrara ha chiesto una condanna di 2 anni e 10 mesi) e di due assessori comunali (chiesti 2 anni di condanna a ciascuno): più precisamente, “omissione di atti d'ufficio e getto pericoloso di cose”.
A questo punto, la Procura di Palermo sta valutando l'ipotesi di trasmettere gli atti d'indagine anche alle procure delle città interessate, tra le quali appunto Gela. A tali procure spetterebbe, quindi, valutare le condotte e le posizioni dei sindaci e degli assessori con deleghe al territorio ed ambiente, che nel caso di Gela pertanto, si riferirebbero quantomeno all'amministrazione in carica durante il periodo contestato.
La tesi degli inquirenti è la mancata adozione delle misure previste dall'ordinamento giuridico contro l’inquinamento atmosferico, pur conoscendo gli indagati i risultati delle centraline di rilevamento ed il persistere di valori oltre la soglia stabilita dalla normativa. Da Palazzo D'Orleans, l'attuale Governatore siciliano ha subito fatto sapere che, per quanto gli compete, la Regione è intervenuta massicciamente nel 2008. Valori off limits concernenti il biossido di Azoto sono stati rilevati dalle centraline a Palermo tra il 2002 ed il 2009, a Catania tra il 2003 ed il 2009, a Messina nel 2008 e nel 2009, a Siracusa nel 2007 e nel 2009, a Caltanissetta così come a Gela tra il 2007 ed il 2009. Oltre a queste città, anche Agrigento è stata interessata da livelli superiori a quelli consentiti dalla legge con riguardo alle polvere sottili: in particolare, il materiale particolato formato da particelle inferiori a 10 micron (µm) – inferiori a un centesimo di millimetro – o cosiddetto PM10 che è una polvere inalabile attraverso naso e laringe per poi depositarsi nei bronchi (v'è anche il particolato fine con diametro inferiore a 2,5 µm - un quarto di centesimo di millimetro – o cosiddetto PM2,5, che è una polvere in grado di penetrare profondamente nei polmoni se respirata attraverso la bocca).
L'indagine della Procura di Palermo ricalca quelle recente di Padova a seguito della quale, per le stesse accuse, risultano indagati l'attuale Presidente della Regione Veneto Zaia, il suo predecessore Galan (attuale Ministro della Repubblica), il Sindaco di Padova ed una sfilza di assessori ed ex assessori. Inizialmente i pm chiesero l'archiviazione ma l'Aduc cittadino, il cui esposto sollecitò l'apertura del fascicolo d'indagine, si oppose all'archiviazione ed il Gip ha dato ragione all'Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori.
Del resto, la disciplina in questione, per lo più ignorata da amministratori italiani sorpresi, troppo spesso, inerti innanzi all'emergere della problematica, è doverosamente puntuale nell'individuare tetti massimi e limiti temporali, quindi veri e propri valori limite e non solo margini di tolleranza, fornendo altresì elementi utili su responsabilità e soggetti imputabili. Ci riferiamo, in buona sostanza, al Decreto Ministeriale n.60 del 2002 che, di fatto, recepisce la direttiva comunitaria del 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente (per aria ambiente si intende, ai sensi della lettera a) dell'art. 2 del D. Lgs. 351/99, l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro), per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato e piombo, nonché la direttiva comunitaria del 2000 relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per benzene e monossido di carbonio, in esecuzione e ad integrazione del Decreto Legislativo n. 351 del 1999 che ha dato attuazione alla direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.
Ci limitiamo ad un paio di esempi. Nel caso del biossido di azoto (NO2) il valore limite orario fissato è 200 Ìg/m3, da non superare più di 18 volte per anno civile, mentre il valore limite annuale per la protezione della salute umana fissato è di 400 Ìg/m3 (per entrambi il limte temporale era il 1° gennaio 2010), laddove ancora 400 Ìg/m3 misurati su tre ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell’aria di un’area di almeno 100 km2 ovvero di un'intera zona o di un intero agglomerato, qualora fossero meno estesi di 100 km2, rappresentano infine la soglia di allarme. Nel caso del PM10, in una prima fase (e cioè entro il 1° gennaio 2005), il valore limite giornaliero fissato era di 50 Ìg/m3 da non superare più di 35 volte per anno civile, mentre il valore limite annuale per la protezione della salute umana fissato era di 40 Ìg/m3; in una seconda fase (ed entro cioè il 1° gennaio 2010), il valore limite giornaliero fissato è rimasto di 50 Ìg/m3 da non superare più di 7 volte durante l'anno, mentre il valore limite annuale per la protezione della salute umana è stato dimezzato a 20 Ìg/m3.
Ma oltre i governi regionali (pianificazione, programmazione, monitoraggio, poteri sostitutivi in ordine ai comuni inadempienti, ecc. ecc.), il D.M. 60/2002 chiama in causa anche i governi locali ed in particolare i Sindaci che, nei casi in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste, sono tenuti ad adottare, sulla base dei piani e dei programmi stilati dalle rispettive regioni, le misure di limitazione della circolazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs. n. 285/1992, altrimenti noto come “Codice della strada”. Fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 285/92 e, soprattutto, i poteri previsti in qualità di Ufficiale del Governo dall’articolo 54, commi 2 e 3, del “Testo Unico sugli Ordinamenti Locali”, il D. Lgs. 276/2000; senza dimenticare il potere di ordinanza di cui all’articolo 32, comma 3, della Legge n. 833/1978 (in materia di igiene e sanità pubblica).
A prescindere da cavilli legislativi e burocratici, nonché dagli esiti stessi procedimentali e/o processuali, di questi valori limite superati in questi anni, in ogni caso, le cittadinanze coinvolte, compresa la comunità gelese, sono rimaste all'oscuro, laddove la legge impone adeguata informazione ai cittadini ignari, avvertendoli debitamente, non foss'altro come prima e ragionevole misura preventivo-cautelativa (per non dire civile) in termini di salvaguardia della salute pubblica.
Autore : Filippo Guzzardi
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